scadenze fiscali soggetti ordinari

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Quali sono le reali scadenze da non dimenticare?

scadenze fiscali soggetti ordinari

Le scadenze fiscali per soggetti ordinari con partita IVA ordinaria includono i versamenti IVA e altri versamenti, con scadenze differenziate a seconda che il versamento sia mensile o trimestrale.

Scadenze IVA:

Versamento trimestrale: Rientrano in questo obbligo i lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi con un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, e le imprese che esercitano altre attività con un volume d’affari entro i 700.000 euro. I versamenti devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, quindi il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre. Il versamento dell’ultimo trimestre deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Versamento mensile: Tutte le attività con un volume d’affari superiore a quelli indicati per il versamento trimestrale rientrano nell’obbligo di versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo.

Categorie speciali Soggetti che rientrano nelle categorie speciali sono: esercenti attività di distribuzione carburanti, autotrasportatori per conto terzi, attività di servizio al pubblico, arti e professioni sanitarie.

Altri versamenti:

Acconti IRPEF, IRES e IRAP: La prima rata (40%) va versata entro il 30 giugno e la seconda rata (60%) entro il 30 novembre.

Dichiarazione annuale IVA: Da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Acconto IVA: Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.

Inoltre, per chi adotta il regime IVA ordinario, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta a cui la dichiarazione si riferisce, se presentata per via telematica; oppure dal 2 maggio al 30 giugno se presentata tramite supporto cartaceo tramite ufficio postale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2023 è cambiata la soglia per differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, passando da 250 a 5.000 euro. Il versamento “ordinario” dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite, ovvero: 28 febbraio, 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre.

Le aliquote IVA ordinarie sono suddivise per scaglioni di reddito:

  • Redditi da 0 a 15.000€: aliquota del 23%
  • Redditi da 15.001€ a 50.000€: aliquota del 27%
  • Redditi da 50.001€ in poi: aliquota del 43%

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