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PREMESSA: Attenzione, i dati elaborati, gli esempi numerici, le info ed il codice ateco (puo variare nel tempo) è solo una SIMULAZIONE e non rappresenta la totalità dei casi, ogni consulenza deve essere dedicata e costruita sulla singola persona, pertanto non ci assumiamo responsabilità di alcun genere, ma il presente articolo ha lo scopo di illustrare e esplicare alcune informazioni.
Quali sono le reali scadenze da non dimenticare?

Le scadenze fiscali per soggetti ordinari con partita IVA ordinaria includono i versamenti IVA e altri versamenti, con scadenze differenziate a seconda che il versamento sia mensile o trimestrale.
Scadenze IVA:
Versamento trimestrale: Rientrano in questo obbligo i lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi con un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, e le imprese che esercitano altre attività con un volume d’affari entro i 700.000 euro. I versamenti devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, quindi il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre. Il versamento dell’ultimo trimestre deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Versamento mensile: Tutte le attività con un volume d’affari superiore a quelli indicati per il versamento trimestrale rientrano nell’obbligo di versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo.
Categorie speciali Soggetti che rientrano nelle categorie speciali sono: esercenti attività di distribuzione carburanti, autotrasportatori per conto terzi, attività di servizio al pubblico, arti e professioni sanitarie.
Altri versamenti:
Acconti IRPEF, IRES e IRAP: La prima rata (40%) va versata entro il 30 giugno e la seconda rata (60%) entro il 30 novembre.
Dichiarazione annuale IVA: Da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
Acconto IVA: Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.
Inoltre, per chi adotta il regime IVA ordinario, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta a cui la dichiarazione si riferisce, se presentata per via telematica; oppure dal 2 maggio al 30 giugno se presentata tramite supporto cartaceo tramite ufficio postale.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2023 è cambiata la soglia per differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, passando da 250 a 5.000 euro. Il versamento “ordinario” dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite, ovvero: 28 febbraio, 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre.
Le aliquote IVA ordinarie sono suddivise per scaglioni di reddito:
- Redditi da 0 a 15.000€: aliquota del 23%
- Redditi da 15.001€ a 50.000€: aliquota del 27%
- Redditi da 50.001€ in poi: aliquota del 43%
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