Regime Forfettario 2024

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Regime Forfettario, tutto quello che devi sapere 2024

regime forfettario 2024

Come già era previsto negli ultimi anni, anche  per il 2024, possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, che nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività. Ma tutti possono usufruire dell’imposta al 5%?

No, per poter usufruire dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività , servono alcuni requisiti:

  • essere un nuovo contribuente, ovvero non aver svolto alcuna attività (attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare) nei 3 anni precedenti all’apertura della startup
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se è proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Tassazione al 15% e regole generali

Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 della legge n. 145/2018). Di seguito la Tabella

Tipologia attivitàCodice ATECOCoefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande10 – 1140%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande46.140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari41 – 42 – 43 – 6886%
Intermediari del commercio47.8162%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione55 – 5640%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 8878%
Altre attività economiche01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13- 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 9967%
tabella riepilogativa

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica  l’imposta sostitutiva del 15%, che, per l’appunto, sostituisce quelle normalmente considerate imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Chi è escluso dal regime forfettario?

  • Chi si avvale di regimi speciali Iva o di determinazione forfetaria del reddito;
  • chi non è residente in Italia;
  • chi effettua cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
  • chi contemporaneamente all’esercizio dell’attività, abbia partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari;
  • chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione;
  • chi esercita attività  prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
  • chi, nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 € (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Quali sono i vantaggi del regime forfettario?

Indubbiamente l’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni in termini di adempimenti vari.

Ai fini IVA:

I contribuenti in regime forfettario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.

Devono comunque procedere a:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.

Fatturazione elettronica, la vera novità del 2024 per il regime forfettario

A partire dal 1° gennaio 2024, la fattura cartacea è stata dismessa, con conseguente obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario, esclusi gli operatori sanitari che erogano prestazioni alle persone fisiche, indipendentemente dal fatturato.

L’obbligo di emissione delle fatture elettroniche non si applica inoltre alle transazioni con soggetti non residenti o fiscalmente stabiliti in Italia

Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse dai contribuenti forfettari, valgono gli stessi termini di emissione previsti per gli altri contribuenti:

  • Fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
  • Fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nel caso di invio tardivo della fattura, si applicano sanzioni che variano dal 5% al 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati. 

Imposte sui redditi

I contribuenti che adottano il  regime forfettario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Cosa succede se si superano gli 85.000€?

Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo. Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.

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