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Fattura digitale per forfettari: obbligatoria dal 1 gennaio 2024
Cosa cambia quindi per la Fattura Elettronica forfettari dal 2024? Ecco la Guida per i forfettari nella Circolare ADE n 32/2023: casi di uscita dal regime durante l’anno e riepilogo delle disposizioni:
A partire dal 1° gennaio, i contribuenti in regime forfettario devono adottare la fattura digitale per le transazioni attive.
Questi soggetti sono dunque tenuti a emettere fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:
- utilizzando il servizio gratuito fornito dall’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata del sito e cliccando su “Fattura digitale” (seguendo l’apposita procedura), oppure,
usufruendo di un servizio a pagamento offerto da un operatore di mercato (Vedi anche Fattura digitale per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024)
La recente Circolare n. 32 del 5 dicembre fornisce chiarimenti in merito alle regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2023 per il regime forfettario, affrontando i temi di:
- ingresso,
- permanenza,
- uscita,
dal regime stesso e rispondendo alle domande più comuni degli operatori. Vediamo i dettagli del documento ufficiale dell’Agenzia.
Regime Forfettario: chi può aderire?
Se ti stai domandando chi può o deve emettere fattura elettronica per forfettari, è meglio forse chiarire chi può aderire al regime forfettario: la Circolare ricorda che il regime forfettario è la scelta naturale per le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arte o professione in forma individuale, a condizione che nell’anno precedente abbiano:
a) realizzato ricavi o percepito compensi, annualmente calcolati, non superiori al limite stabilito per legge, fissato a 85.000 euro;
b) sostenuto spese totali non superiori a 20.000 euro lordi per:
lavoro accessorio,
lavoro dipendente e compensi ai collaboratori, anche a progetto.
Il regime forfettario si applica sia a coloro che già esercitano un’attività che a chi ne inizia una nuova.
Inoltre, la permanenza nel regime non è vincolata a un limite temporale ed è subordinata solo al rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Forfettari: spiegazioni sull’uscita dal regime durante l’anno
AD.
La Circolare specifica che, a seguito delle modifiche al regime forfettario dal 1° gennaio 2023, se si percepiscono ricavi o compensi oltre il limite di 85.000 euro, ma comunque al di sotto del limite di 100.000 euro, ciò non impedisce la permanenza nel regime forfettario nell’anno del superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta l’uscita dal regime stesso a partire dall’anno successivo, con l’applicazione del regime ordinario.
Diversamente, il superamento del limite di 100.000 euro comporta la cessazione immediata del regime forfettario dal momento stesso del superamento e, di conseguenza, la possibilità di rettificare l’IVA non detratta nella dichiarazione IVA dell’anno del superamento, secondo condizioni specifiche.
La Circolare specifica che il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x, in cui è applicato il regime forfettario, comporta la rettifica dell’IVA non detratta nella dichiarazione IVA dell’anno x+1, il primo anno di applicazione delle regole ordinarie, da presentare nell’anno x+2.
In conformità alla Circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3, la rettifica deve essere eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, e l’importo a debito, se dovuto, deve essere pagato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione deve essere effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
AD
Invece, se si supera il limite di 100.000 euro nell’anno x, la rettifica dell’IVA non detratta deve essere effettuata nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.
La Circolare sottolinea che, a seguito del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro ma entro il limite di 100.000 euro, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1, da presentare nell’anno x+2, può essere richiesto il credito in un’unica soluzione per l’IVA relativa:
- ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x;
- ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali come opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni dall’entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), in riferimento alle quote residue.
Infine, la Circolare specifica che in entrambi i casi indicati, la rettifica della detrazione segue le condizioni stabilite dall’articolo 19-bis del decreto IVA, che prevede:
se “mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’IVA sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’IVA in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni dall’entrata in funzione” (comma 3);
ai fini della rettifica, “i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili, ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione” (comma 8);
le rettifiche delle detrazioni “sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie” (comma 9). ……
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